Acri, il Comune ora è tecnicamente fallito

Di Vincenzo Brunelli

Le sezioni unite della Corte dei Conti hanno bocciato definitivamente il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Acri che ora si trova seriamente nei guai. Si va verso la bancarotta e il commissariamento.

Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7.10.2016 al Ministero dell’Interno (Commissione Stabilità Finanziaria Enti locali) presso l’Avvocatura generale dello Stato, alla Prefettura di Cosenza presso l’Avvocatura generale e distrettuale dello Stato, alla Procura generale della Corte dei conti e alla Sezione regionale di controllo per la Calabria e depositato presso la segreteria delle Sezioni riunite nello stesso giorno, il Comune di Acri ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la deliberazione n. 65/2016 della Sezione regionale di controllo per la Calabria, depositata in data 6 settembre 2016 e comunicata a mezzo posta elettronica certificata il giorno successivo, con la quale è stata negata l’approvazione della modifica (deliberata con l’atto consiliare n. 66 del 30 dicembre 2015) al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del medesimo Comune (approvato con delibera del Consiglio comunale del 25 luglio 2014, n. 41), in quanto ritenuta non congrua ai fini del riequilibrio finanziario dell’ente.

Si legge nella sentenza n° 25/2016 : “Occorre premettere che già con altre delibere adottate in sede di controllo, la Sezione regionale aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel D.M. Int. 24 settembre 2009;

l’inattendibilità del risultato di ammini strazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi;

una scarsa capacità dell’ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l’assenza di un’adeguata attività di recupero dell’evasione tributaria e di accertamento e riscossione;

la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, in parte con anzianità superiore a cinque anni;

l’inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell’indebitamento dell’ente;

un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria.

Riscontrate tali criticità, la Sezione aveva chiesto al Comune di Acri l’adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste inadempiute da parte dell’ente, determinando l’aggravamento dello squilibrio finanziario e inducendo così la medesima Sezione di controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell’ente, l’immediata preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge.

Indi, accertato il permanere dell’inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell’ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex art.6, comma 2, D.Lgs. 149/2011, assegnando al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario.

Il Comune di Acri, con delibera n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione regionale di controllo n. 80/2013 innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 29 maggio 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario. In ottemperanza a quanto deciso da queste Sezioni riunite con sentenza n. 20/2014/EL del 30 aprile 2014, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al Fondo di rotazione.

Successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, l’ente ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti un’anticipazione di liquidità ex art. 32 D.L. 66/2014 pari ad € 15.500.000,00, ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell’originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al Fondo di rotazione per la stabilità degli enti. La Direzione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero dell’interno, richiesta l’acquisizione di ulteriori chiarimenti poi forniti dal Comune ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito.

Tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, la quale, all’esito dell’istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti e del Fondo di rotazione, nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso.

Acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell’amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione regionale di controllo, con la delibera n. 65/2016 (oggetto di odierna impugnazione) ha negato l’approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri.

Per tali ragioni queste Sezioni riunite, in speciale composizione, non possono che condividere e confermare il giudizio, non atomistico, bensì globale e complessivo di manifesta incongruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri”.

Fonte La Provincia di Cosenza