Referendum sulla giustizia: ecco i cinque quesiti

Il prossimo 12 giugno i cittadini acresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Nella stessa tornata elettorale, si voterà anche per il referendum sulla giustizia.

Ecco i quesiti

Riforma del Csm: si richiede con il Sì l’abrogazione dell’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone a coloro che si vogliano candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Si tornerebbe alla legge originale del 1958 che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.

Equa valutazione dei magistrati Si prevede che anche i membri cosiddetti “laici”, cioè avvocati e professori, possano partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati nell’ambito del Consiglio giudiziario territoriale (ora solo spettante ai magistrati).

Separazione delle funzioni dei magistrati: In caso di voto favorevole al quesito referendario, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

Custodia cautelare: prevede l’abrogazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) del codice di procedura penale con riferimento alla parte in cui consente di portare in carcere una persona sotto processo, se vi è il rischio che possa commettere un reato della stessa specie di quello per cui si procede. L’obiettivo dei promotori del referendum è evitare che la carcerazione preventiva possa colpire persone che poi risultino innocenti.

Abolizione della legge Severino: Il quesito referendario per l’abrogazione della Legge Severino (D.lgs. n. 235/2012), si propone di eliminare l’automatica incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, in caso di condanna penale. A cadere anche l’art. 11 che impone la sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva.