Acri, fiera di Sant’Angelo: obbligo di green pass e settori. Ecco la mappa
Per la prima volta, dopo lo stop imposto dal Covid-19, ritorna il 30 ottobre la tradizionale fiera di Sant’Angelo. L’edizione 2021 del tradizionale appuntamento sarà però condizionata dalle misure di contenimento anti Coronavirus imposte dal Governo.
Ecco dunque che per accedere nell’area riservata alla fiera sarà obbligatorio essere in possesso del Green pass o, in alternativa, la negatività a tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Vige anche il divieto di assembramento e l’uso della mascherina, coi controlli che saranno compiuti a campione.
Nell’area fieristica sarà anche vietata la vendita e il consumo di cibi o bevande.
Sulla seguente mappa sono evidenziate, con i vari colori, le categorie merceologiche, divise per settori, disposte sul percorso fieristico
Le Faq del Governo
Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo?
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19