I documenti dell’Arpacal che denunciano gravi rischi all’ambiente

DI Giulia ZANFINO

Il 18 febbraio il Comune di Acri ha inviato un comunicato stampa in cui ha sostenuto che gli allarmanti documenti inviati dall’Asp al Comune, riguardo all’emergenza rifiuti 2014, “non certificavano un danno alla salute e all’ambiente, in quanto il compito di rilevare e certificare il pericolo per la salute spetta all’Arpacal, che nel caso di ACRI, non lo ha né rilevato né certificato”.
Ebbene, dopo aver fatto richiesta di delucidazioni all’Arpacal, ho ricevuto la documentazione che contraddice quanto scritto nella nota del Comune. Ne deduco che c’è un problema di chiarezza. Inoltre, l’ingegner Eugenio Filice, dirigente del Servizio Suolo e Rifiuti del dipartimento Provinciale Arpacal di Cosenza, nel corpo della mail, ha gentilmente risposto alla mia domanda se il Comune avesse contattato l’Arpacal, per monitorare possibili rischi all’ambiente e alla salute, dopo aver ricevuto le allarmanti comunicazioni dell’Asp. “L’Arpacal non è stata chiamata dal Comune di Acri per effettuare analisi sul territorio a seguito delle specifiche comunicazioni N. 132 del 12/02/2014, N. 332 del 15/04/2014, N. 1042 del 10/11/2014, inviate al Comune dall’ASP – Ufficio igiene Pubblica di Acri. Tali comunicazioni peraltro ,non sono in ogni caso mai pervenute all’Arpacal, in quanto l’Agenzia non risulta tra i destinatari delle stesse. L’Arpacal è stata chiamata dal Comune di Acri, con richiesta N. 3316 del 18/02/2014, esclusivamente per esprimere un parere sull’individuazione di un sito di deposito temporaneo degli RSU . Tale parere è stato rilasciato, previo sopralluogo, dal Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza, con nota N. 7286 del 21/02/2014“.
Questa la risposta ufficiale dell’ente. Di fatto l’Arpacal è intervenuta ad Acri solo dopo aver ricevuto la denuncia di un cittadino, con la quale “è stata rappresentata una situazione di grave criticità relativa alla mancata raccolta di rifiuti urbani indifferenziati“, “in cui veniva configurato ex articolo 18 della L. 349/86 un grave danno ambientale per la evidente compromissione dell’ambiente, cioè alterazione, deterioramento e distruzione, causati da fatti omissivi o commissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad essi” (Corte Costituzionale n. 641/87).
Proprio il contenuto di questa denuncia potrebbe spianare la strada alla richiesta di abbattimento della tariffa dei rifiuti dell’80%, come previsto dalla Legge in caso di mancato svolgimento del servizio.

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